Chi vive in affitto deve presentare attenzione a una particolare clausola contrattuale: meglio analizzarla con attenzione prima di firmare.
Di solito, quando si parla di clausole da controllare con la dovuta cura in un contratto di affitto, ci si riferisce soprattutto a quelle relative alla durata del contratto e al rinnovo. L’affittuario deve per esempio capire se il contratto è a canone libero, cioè del tipo da 4+4 anni, o a canone concordato, tipo 3+2.

Conviene sempre controllare le modalità di rinnovo e la possibile presenza di penali per il recesso anticipato. Poi c’è la questione del deposito cauzionale, che deve essere esplicitata nell’accordo e che, di solito, è pari a due o tre mensilità. Tale deposito deve essere restituito dal locatore al termine del contratto, a meno che il conduttore non si sia reso responsabile di danni all’immobile.
Ecco, un punto da studiare con attenzione per chi vive in affitto è proprio la disdetta anticipata del contratto. La fattispecie segue regole chiare sia per l’inquilino che per il locatore. Ma non a tutti è chiaro quando è davvero possibile disdire un contratto di locazione prima della scadenza…
Quali sono, per esempio, i motivi validi per farlo? E qual è la procedura corretta da seguire? Ci si chiede spesso pure quali siano i costi e gli adempimenti fiscali da rispettare.
Ebbene, per l’inquilino, secondo la normativa aggiornata, la disdetta anticipata è ammessa solamente in presenza di gravi motivi. Per esempio per problemi di salute, oggettivo peggioramento delle condizioni economiche e trasferimenti lavorativi.
Chi vive in affitto può lasciare anticipatamente la casa anche se le condizioni dell’immobile appaiono inadatte alla vita abitativa. In ogni caso, bisogna procedere con metodo. Il locatario deve inviata una comunicazione scritta con raccomandata A/R o PEC con almeno sei mesi di preavviso, indicando i motivi e la data di rilascio dell’immobile.
Affitto: la clausola della disdetta anticipata
Anche per il locatore il recesso anticipato è possibile solamente in casi specifici. La legge permette di richiedere il recesso in presenza della necessità di usare l’immobile per sé o per familiari entro il secondo grado.

La clausola del contratto di affitto può scattare anche se il proprietario deve svolgere sull’immobile urgenti lavori di ristrutturazione incompatibili con la presenza dell’inquilino.
L’altra possibilità concerne la vendita della casa in affitto senza alternative abitative disponibili. Ma se il locatore non utilizza l’immobile in questione per il motivo dichiarato entro dodicinmesi, per legge, l’inquilino può chiedere un risarcimento fino a trentasei mensilità.
Per il recesso è obbligatorio versare una tassa. Parliamo di 67 euro di imposta di registro, da corrispondere all’Agenzia delle Entrate entro un mese dalla disdetta. Il pagamento può essere effettuato online tramite il software RLI o RLI-web. E il mancato rispetto degli obblighi fiscali può comportare l’arrivo di sanzioni amministrative.
In generale, è sempre meglio che il contratto di affitto includa tutte le clausole precise sul recesso anticipato, sia per tutelare l’inquilino che il proprietario. Queste clausole devono però rispettare la normativa vigente. La clausola nel contratto di affitto può chiarire se è previsto il recesso per gravi motivi o libero recesso dopo un certo periodo.
Alcune clausole potrebbero prevedere il pagamento di una mensilità o la perdita del deposito cauzionale. In assenza di una clausola specifica, si applica la normativa generale. Cioè l’art. 4 L. 392/78 per uso abitativo, che consente il recesso solo per gravi motivi e con preavviso di sei mesi. Ma nei contratti una soluzione del genere viene intesa come limitante soprattutto per l’inquilino.